L’apprendistato con formazione esclusiva aziendale tollera le “interferenze” delle Regioni

Pubblicato il 15 maggio 2010 Con la sentenza n. 176/2010 la Corte Costituzionale si esprime in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modifica l’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

La Consulta, esprimendosi sulle questioni separate sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana, Basilicata, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio, riunisce i ricorsi e dichiara l’illegittimità costituzionale del citato articolo. Secondo la Corte, infatti, anche nel caso di apprendistato con formazione esclusivamente aziendale, alle Regioni deve essere riconosciuto un ruolo rilevante, di stimolo e di controllo dell’attività formativa.

Con il Decreto legge 112/2008, il legislatore aveva, invece, fatto una distinzione tra la formazione aziendale di sua competenza e la formazione professionale extra aziendale, riconosciuta di competenza delle Regioni.

La sentenza 176/2010 sottolinea che la formazione dell’apprendista non rientra specificatamente né nella prima né nella seconda fattispecie. Le due formazioni non sono così distinte e separate tra di loro e ciò lascia intendere che ci possano essere delle “interferenze”. Queste interferenze non sono state tenute conto dal citato Decreto legge anticrisi, nell’articolo 23, comma 2, che quindi appare in contrasto con gli articoli 117 e 120 della Costituzione.

È stato invece, ritenuto legittimo il sopra indicato articolo 23, nella parte in cui ridetermina la durata del contratto di apprendistato professionalizzante.
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