L’assegno divorzile in un’unica soluzione blocca la reversibilità all’ex

Pubblicato il 16 luglio 2009

L’assegno divorzile in un’unica soluzione blocca la reversibilità all’ex La Direzione centrale pensioni dell’Inps risponde ad un dubbio sollevato da una sede regionale in merito alle disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato. Si spiega che l’articolo 5 della legge 263/05 afferma che “le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970”. Ciò implica che l’assegno divorzile liquidato in un’unica soluzione faccia decadere qualsiasi diritto del coniuge divorziato ad ottenere il trattamento pensionistico di reversibilità. Infatti, l’assegno divorzile in un’unica soluzione blocca ogni ulteriore richiesta economica da parte dell’ex coniuge poiché interrompe il legame patrimoniale tra questi ed il de cuius.

Gioia Lupoi

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

17/07/2025

TFR, indice di rivalutazione di giugno 2025

17/07/2025

Bando Isi 2024, prorogato al 30 settembre il termine per il caricamento della documentazione

17/07/2025

Auto in uso promiscuo ai dipendenti: nuove regole

17/07/2025

Fringe benefit auto aziendali: periodo transitorio

17/07/2025

Novità nel DL Fiscale: società non finanziarie con stock option leggero

17/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy