L’associato resta nell’imponibile

Pubblicato il 05 giugno 2007

Con la risoluzione n. 123 del 4 giugno 2007, l’agenzia delle Entrate puntualizza che nel contratto di associazione in partecipazione le remunerazioni che spettano all’associato non possono essere portate in deduzione ai fini della determinazione del reddito imponibile dell’associante. Infatti, l’assunzione da parte dell’associato del rimborso all’associante del 50% dei costi effettivamente sostenuti nell’esercizio per la realizzazione dell’iniziativa economica costituisce apporto di capitale, quindi deve essere valutato fiscalmente con l’applicazione dei principi imposti dall’articolo 109, comma 9, lettera b) del Tuir, che detta che in capo al percettore tali compensi devono essere assoggettati a tassazione come utili da partecipazione.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tecnici sanitari di radiologia: rendite più ricche dal 1° luglio 2025

20/05/2025

Assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali dal 1° luglio

20/05/2025

Gestione separata: comunicazione per superamento del massimale contributivo

20/05/2025

Notifiche atti giudiziari: nuovo indirizzo PEC per il Ministero della Giustizia

20/05/2025

CCNL Assicurazione SNA - Accordo di rettifica del 7/5/2025

20/05/2025

Ccnl Assicurazioni SNA. Rettifica

20/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy