L’attività in agricoltura non ostacola il forfait

Pubblicato il 15 dicembre 2006

Le Entrate, con la risoluzione n. 140 del 14 dicembre 2006, chiariscono le regole del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (art. . 388/2000), riconoscendo che esse si applicano anche se i contribuenti, nel triennio precedente, hanno esercitato un’attività agricola produttiva di reddito agrario, nei limiti fissati dall’articolo 32 del Tuir. Secondo il sopracitato articolo 13, la possibilità di avvalersi di un regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva dell’Irpef, pari al 10%) è riconosciuta alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività artistica, professionale o d’impresa. Il beneficio è riconosciuto a condizione che il contribuente, negli ultimi tre anni non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associativa o familiare. Con la risoluzione in argomento, il Fisco ribadisce che l’agevolazione è riservata ai soggetti che non avevano esercitato, nel triennio precedente, un’attività che ha natura di reddito di lavoro autonomo o d’impresa. Di conseguenza, l’esercizio di attività agricole, nei limiti stabiliti dall’art. 32 Tuir, non preclude l’accesso al regime fiscale agevolato in quanto l’attività è produttiva di reddito agrario. Se, invece, gli imprenditori agricoli, nel triennio precedente, hanno esercitato attività agricole che non rientrano nel reddito agrario (art. 32), ma attività che hanno generato reddito d’impresa (art. 55 Tuir), essi sono esclusi dall’applicazione del regime fiscale agevolato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La sospensione feriale dei termini processuali

31/07/2025

Ferie e permessi retribuiti, dalla maturazione alle modalità di fruizione

31/07/2025

Sisma 2016: prorogate le agevolazioni previdenziali

31/07/2025

Attiva dal 1° agosto la pausa estiva dei termini processuali

31/07/2025

Crediti professionali: la Cassazione sulla decorrenza degli interessi moratori

31/07/2025

Decontribuzione sud: l'Inps chiarisce la nozione di Pmi

31/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy