L’atto di cessione individua l’evento interruttivo dell’holding period per la “Pex”

Pubblicato il 15 luglio 2009

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 184 del 13 luglio 2009, è chiamata ad intervenire in merito al caso che ha visto la cessione di partecipazioni in favore di una holding che ha successivamente ceduto le stesse prima del periodo minimo di possesso, ossia dei 12 mesi (holding period). Tale cessione avvenuta senza il requisito dell’ininterrotto possesso esclude l'applicazione della participation exemption e, dunque, la relativa plusvalenza è stata considerata interamente imponibile. La società in possesso delle partecipazioni in oggetto ha riconosciuto alla holding un risarcimento, in conformità degli accordi contrattuali, al momento della ulteriore cessione delle stesse ad una società terza. L’istante considera tale somma, da contabilizzarsi nel bilancio dell’esercizio 2008, come un risarcimento relativo alla perdita del bene ceduto 12 mesi prima alla società che le ha successivamente cedute.

Di contro, l’Agenzia spiega che si tratta di un’integrazione del corrispettivo intervenuto in data successiva alla cessione: l’atto di cessione alla società cessionaria individua in maniera inequivocabile il momento della perdita del possesso della partecipazione da parte dell’istante e, conseguentemente, costituisce l’evento interruttivo del requisito previsto dell’holding period.

Gioia Lupoi

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy