L’aumento del reddito dell’ex marito non porta automaticamente alla revisione delle condizioni di divorzio

Pubblicato il 25 gennaio 2010

Solo l’incremento di reddito dell’ex marito dovuto ad aspettative già presenti durante il matrimonio può dar luogo alla revisione delle condizioni di divorzio. Deve essere invece negato qualsiasi automatismo tra il miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge e il diritto all’assegno divorzile.

Lo afferma l’ordinanza della prima sezione civile della Corte di cassazione n. 553 del 2010 che ha negato alla ex moglie il diritto a percepire l’assegno di divorzio, a cui in sede di giudizio aveva rinunciato. I giudici hanno accertato che gli aumenti economici del marito erano avvenuti solo dopo la fine del matrimonio e che la ex moglie non aveva avuto un peggioramento delle sue condizioni di vita, mantenendo quel tenore di cui aveva goduto durante il matrimonio.

In sostanza, di fronte ad incrementi di reddito dell’ex coniuge è necessario valutare se gli aumenti “siano suscettibili di assumere rilievo alla stregua del criterio legislativo dell’esistenza di giustificati motivi di riconoscimento dell’assegno originariamente non richiesto, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione reddituale delle parti”. Sul punto la giurisprudenza ha giudicato prevedibili i miglioramenti legati all’evoluzione dell’attività di lavoro subordinato e al conseguimento di una qualifica superiore.

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