L’autofattura è da preferire al momento del rientro dei beni in Dogana

Pubblicato il 15 aprile 2011 Durante la diretta Map di ieri, 14 aprile 2011, è stato reso un importante chiarimento riguardante il regime delle trasformazioni extra-Ue, che dallo scorso 1° gennaio aveva preoccupato non poco gli operatori economici.

La soluzione al problema trova fondamento negli articoli 44 e 144 della direttiva Iva che rinviano al regime del perfezionamento passivo.

Tale regime doganale, infatti, consente agli operatori economici di esportare temporaneamente le merci senza oneri e di reintrodurre il prodotto finito (prodotto compensatore) pagando dazi e Iva (diritti doganali) esclusivamente sulla lavorazione subita nel Paese extra-Ce. La base imponibile che verrà presa in considerazione sarà ricavata dalla differenza tra il valore dei prodotti compensatori e il valore delle materie prime/semilavorati temporaneamente esportati. Con l’immissione in libera pratica dei prodotti compensatori, la dogana procederà all’appuramento del regime di perfezionamento passivo.

La soluzione così formulata dagli Stati membri nel Comitato Iva è stata recepita dall’agenzia delle Entrate e dall’agenzia delle Dogane, ponendo fine a quello stato di incertezza che aveva accompagnato in passato questo tipo di scambi.

Tuttavia, il regime del perfezionamento passivo non è esente da alcuni aspetti negativi. L’assolvimento dell’Iva sia in dogana sia mediante autofattura ha, infatti, aperto fin da subito il dilemma su una eventuale duplicazione dell’imposta. Da ciò è derivato un acceso dibattito che finalmente, ieri, ha trovato il suo compimento. La soluzione definitiva accolta è quella che propende per l’autofattura: i servizi di lavorazione eseguiti in un Paese terzo su beni destinati a essere reimportati devono essere assoggettati ad Iva al momento dell’effettuazione della prestazione, mediante autofattura. Così, all’Iva in dogana verrà sottratta l’uguale Iva già assoltà, annullando il rischio di doppia imposizione.
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