Il 4 luglio 2025 Conflavoro pmi, Fesica e Confsal hanno rinnovato il Ccnl per i lavoratori operanti nel settore delle lavanderie e tintorie, industria e artigianato. Il contratto ha durata dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028 (Vai al testo del Ccnl).
Minimi retributivi
Tra le voci costituenti la normale retribuzione vengono inseriti eventuali Edr, terzi elementi e trattamenti integrativi.
Definiti i nuovi minimi retributivi mensili, consultabili nella "Banca dati".
Indennità di vacanza contrattuale
Viene previsto che in caso di ritardo nel rinnovo del Ccnl, ai lavoratori sara corrisposta un'indennità retributiva di vacanza contrattuale che entrerà in vigore 6 mesi dopo la data di decorrenza dell'ultima tabella retributiva.
Scatti di anzianità
Per il servizio prestato presso la stessa azienda o gruppo aziendale, il lavoratore ha diritto a massimo 5 scatti triennali, maturati nello stesso livello di inquadramento, di ammontare pari al 2% della retribuzione tabellare.
In caso di migrazione al Ccnl, gli scatti eventualmente già maturati a tale data saranno conservati nel loro importo mentre quelli in corso di maturazione saranno disciplinati secondo quanto sopra riportato.
Aumenti di merito o di professionalità
Con accordo aziendale è possibile disciplinare l'erogazione di un importo mensile, aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione, in funzione del raggiungimento di parametri oggettivi legati al merito o alla professionalizzazione dei singoli lavoratori.
L'accordo individua anche gli importi, le tempistiche, le modalità di erogazione e i criteri di merito o di professionalizzazione.
Indennità di cassa o maneggio denaro
L’indennità di cassa e di maneggio di denaro viene elevata dal 5% al 6% della paga base nazionale conglobata.
Sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i Quadri.
Il contributo mensile al fondo di € 7,50 (€ 6,50 a carico azienda, €1,00 a carico dipendente) è da versare anche durante il periodo di prova per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i collaboratori e i quadri.
Viene precisato che l'Edr mensile di € 25,00 lordi, che spetta al lavoratore se l'azienda omette il versamento delle suddette quote, va corrisposto per tutte le mensilità previste dal Ccnl.
In caso di organizzazione del lavoro al fine di un maggior utilizzo degli impianti che comporti la distribuzione dell'orario su 6 giorni, l'orario settimanale sarà di 36 ore con retribuzione di 40 ore.
Ai lavoratori che operano su più turni è riconosciuto un monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) di almeno 40 ore, utilizzabili dai lavoratori a titolo di permessi orari individuali/permessi Rol, fruiti in blocchi unitari di 4 o 8 ore, assorbibili in caso di orario settimanale inferiore a 40 ore.
Viene precisato che la rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive settimane deve avvenire comunque nell'arco di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità.
Periodo di comporto
Il lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia professionale ha diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:
Trattamento economico per malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore non in prova ha diritto a percepire la retribuzione comprensiva dell’indennità erogata dall’Inps come di seguito indicato:
Infortunio
L’indennità fino al 100% della retribuzione lorda globale di fatto, a carico azienda, deve essere corrisposta fino a guarigione clinica.
Al lavoratore in trasferta spetta:
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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