Lavoratore assiste disabile, niente trasferimento senza consenso

Pubblicato il 18 dicembre 2020

Il diritto del familiare lavoratore che assista con continuità un parente od un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda.

Il trasferimento, senza consenso, non è legittimo nemmeno se comporti lo spostamento del dipendente in una sede più vicina.

E’ questo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per come richiamato dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 29009 del 17 dicembre 2020.

Nella decisione, è precisato come il consenso del lavoratore risulti imprescindibile e come tale necessario ai fini della legittimità del trasferimento che pure sia giustificato da esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro.

Questo, in un'ottica di bilanciamento di diritti che presuppone comunque che il consenso venga reso, salva una sua considerazione più o meno attenuata in sede di comparazione.

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