Lavoratori spettacolo, ecco a chi va l'indennità

Pubblicato il 09 ottobre 2023

Pubblicato nella GU n. 234 del 6 ottobre 2023 il decreto del 25 luglio 2023 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua le categorie di lavoratori dello spettacolo destinatarie dell’indennità di discontinuità, prevista dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 e ora all’esame delle Camere.

Si tratta di un tema, trattato nel precedente articolo “Lavoratori dello spettacolo: arriva l’indennità di discontinuità. Via l’ALAS”, che riveste grande importanza in quanto volto a creare nuovi strumenti di tutela di un settore da sempre caratterizzato da alti livelli di discontinuità, resi però ancora più drammatici dopo la pandemia da Covid 19 che tanto profondamente ha inciso nella vita di oltre ventimila lavoratori.

Indennità di discontinuità: a chi spetta e a quanto ammonta

In attuazione della delega conferita al Governo dalla L. n. 106/2022, l’indennità giornaliera di discontinuità è riconosciuta alle seguenti categorie:

Dal 1° gennaio 2024, dunque, l’indennità di discontinuità è erogata dall’Inps a favore di tali lavoratori nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione in sostituzione dell’ALAS, a condizione che siano iscritti nel Fondo e che possiedano i seguenti requisiti:

L’indennità di discontinuità è riconosciuta in unica soluzione ed è pari al 60% della media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

Cosa prevede il decreto ministeriale

Il decreto del 25 luglio 2023, come accennato, individua le categorie di lavoratori discontinui del settore dello spettacolo destinatari dell’indennità di discontinuità nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 182/97 appartenenti alle seguenti categorie:

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