Lavoratori stranieri: in GU i flussi di ingresso 2026-2028

Pubblicato il 16 ottobre 2025

Approda nella Gazzetta Ufficiale (la n. 240 del 15 ottobre 2025) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 ottobre 2025, recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Il decreto Flussi 2026-2028 è suddiviso in tre Capi che contengono:

Definizioni generali

Gli articoli da 1 a 4 del Capo I individuano i principi e i parametri di riferimento per la determinazione dei flussi di ingresso, in coerenza con l’analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

L’articolo 1 del DPCM 2 ottobre 2025 individua i principali riferimenti normativi e terminologici utili per l’interpretazione del testo. 

In particolare, l’articolo specifica che:

Flussi di ingresso 2026-2028: criteri di programmazione

Gli articoli 2, 3 e 4 individuano i criteri, generali e specifici, di determinazione delle quote per il triennio 2026-2028 per i flussi di ingresso nell'ambito e al di fuori delle quote.

L’articolo 2 definisce i principi generali di programmazione, basati sulla correlazione tra i flussi di ingresso e il fabbisogno reale del mercato del lavoro, determinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una logica incrementale e in coerenza con la capacità di accoglienza dei territori.

Il decreto  Flussi 2026-2028 amplia i settori economici interessati, secondo la classificazione ATECO 2025, promuove la formazione professionale nei Paesi di origine e incoraggia la cooperazione internazionale per favorire l’immigrazione regolare e contrastare quella irregolare.

È inoltre prevista l’incentivazione dell’ingresso di lavoratori altamente qualificati, nonché l’inclusione di apolidi e rifugiati riconosciuti dall’UNHCR, in un’ottica di integrazione e valorizzazione delle competenze.

L’articolo 3 introduce i criteri specifici per la definizione delle quote triennali, prevedendo quote preferenziali per i cittadini di Stati che collaborano con l’Italia nella gestione dei flussi migratori e nella prevenzione dell’immigrazione irregolare, la mantenuta riserva per il settore dell’assistenza familiare e l’accesso agevolato ai discendenti di cittadini italiani residenti in Venezuela e in altri Paesi individuati dal Ministero degli Affari Esteri.

L’articolo 4 disciplina infine gli ingressi al di fuori delle quote, favorendo l’aumento progressivo di tali canali di ingresso nel triennio, con priorità per i cittadini di Paesi con accordi di rimpatrio, per coloro che hanno completato percorsi formativi nei Paesi di origine e per gli studenti stranieri formatisi in Italia, ai quali è consentita la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.

Il decreto promuove inoltre iniziative per regolare l’ingresso di lavoratori nel settore dell’assistenza a persone con disabilità o anziani non autosufficienti.

Quantificazione delle quote di ingresso

Gli articoli da 5 a 7 del Capo II del DPCM 2 ottobre 2025 stabiliscono i contingenti numerici per il lavoro subordinato, stagionale e autonomo, con particolare attenzione ai settori agricolo, turistico, assistenziale e industriale.

Quote complessive di ingresso

Le quote complessive di ingresso di cittadini stranieri residenti all’estero per lavoro subordinato e autonomo:

Lavoro subordinato non stagionale e autonomo

Per ciascun anno del triennio 2026-2028, il decreto prevede 76.850 unità complessive per il lavoro subordinato non stagionale e autonomo, di cui 76.200 destinate al lavoro dipendente e 650 al lavoro autonomo.

Le categorie ammesse includono:

È inoltre previsto un contingente specifico di 1.500 ingressi per lavoro autonomo nel triennio (500  unità per ciascun anno), riservato a imprenditori, liberi professionisti, artisti di fama, titolari di cariche societarie e startupper innovativi.

Lavoro stagionale

Il DPCM 2 ottobre 2025 individua nel settore agricolo e turistico un asse prioritario della programmazione triennale, stabilendo:

In particolare, all’interno di tali quote:

Domande di nulla osta al lavoro

Il Capo III del DPCM 2 ottobre 2025 disciplina le procedure di ingresso.

Con l’obiettivo di razionalizzare la gestione delle domande di nulla osta al lavoro, il decreto prevede:

Le domande possono essere presentate fino all’esaurimento delle quote o entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento; quelle non rientrate in quota o prive di visto entro 6 mesi da tale data decadono automaticamente e sono archiviate d’ufficio.

Ripartizione territoriale delle quote di ingresso

Le quote di ingresso per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale sono ripartite territorialmente dal Ministero del Lavoro in base al fabbisogno rilevato e alle indicazioni di regioni, province autonome e ispettorati del lavoro.

La ripartizione avviene entro 10 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande e le quote sono assegnate informatizzate per ambito provinciale.

Dopo 50 giorni, le quote non utilizzate possono essere ridistribuite in base alle necessità effettive del mercato, restando entro il limite complessivo stabilito.

Le modalità operative sono definite da una circolare congiunta dei Ministeri competenti, pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, che stabilisce anche la documentazione necessaria per dimostrare che il datore di lavoro abbia prima verificato, presso il Centro per l’Impiego, l’assenza di lavoratori disponibili sul territorio nazionale.

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