Lavoratrici autonome, congedo parentale fino ai 18 anni del minore adottato/affidato

Pubblicato il 22 giugno 2011 Una lavoratrice autonoma che ha preso in affido o ha adottato un minore ha diritto al congedo parentale a prescindere dall'età del ragazzo adottato o affidatario, a condizione che lo stesso non abbia compiuto i 18 anni.

A renderlo noto, l’Inps, con il messaggio n. 13041/2011.

Con tale documento, l’Ente previdenziale spiega che l’eliminazione del limite dei 12 anni, operata dalla legge Finanziaria 2008, si estende anche alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, imprenditrici agricole professionali, colone, mezzadre, coltivatrici dirette) e non solo a quelle dipendenti. Di conseguenza, anche le lavoratrici autonome – madri adottive o affidatarie - hanno diritto al congedo parentale per un periodo di tre mesi entro un anno dall'ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione o affidamento. È confermato, però, che la fruizione di tali permessi non può andare oltre il compimento del diciottesimo anno di età del minore adottato/affidato.

Per quanto riguarda l’indennità di maternità spettante alle stesse lavoratrici autonome, l’Inps ha spiegato che continuano a trovare applicazione i limiti di età del minore. Di conseguenza, l'indennità per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia spetta a condizione che il minore stesso all'atto dell'adozione o affidamento non abbia superato i sei anni di età se trattasi di adozione o affidamento nazionale, adottivo o non preadottivo oppure i diciotto anni di età se trattasi di adozione o affidamento preadottivo internazionale.
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