Lavori su lastrico solare Obbligazione non solidale

Pubblicato il 11 gennaio 2017

La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui l’amministratore di un condominio aveva assunto, nell’interesse di quest’ultimo, un’obbligazione per l’esecuzione di lavori di rifacimento del solaio di un lastrico solare di proprietà esclusiva.

Nello specificare le caratteristiche di questa obbligazione, incombente – si legge nel testo della decisione - su chi abbia l’uso esclusivo del lastrico solare e sui condomini della parte dell’edificio cui il lastrico serve, la Suprema corte ha precisato che la medesima, in assenza di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, è da ritenere retta dal principio di parziarietà.

L’obbligazione assunta nell’interesse del condominio, ossia, si imputa ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall’articolo 1126 del Codice civile.

In tale contesto, l’obbligo di contribuzione alle spese di rifacimento del terrazzo di copertura non po’ connotarsi verso l’appaltatore, terzo creditore, come unico rapporto con più debitori, ovvero come obbligazione solidale per l’intero e quindi ad interesse comune.

Pagamento intero prezzo Niente regresso né surrogazione

Ne consegue che all’eventuale condomino che adempia nelle mani dell’appaltatore al pagamento dell’intero prezzo non possa accordarsi un diritto di regresso nei confronti degli altri condomini, sia pure limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi ex articolo 1299 c.c.

Né può riconoscersi al medesimo condomino la possibilità di avvalersi della surrogazione legale in forza dell’articolo 1203, n. 3 c.c. in quanto essa, implicando il subentrare del condebitore adempiente nell’originario diritto del creditore soddisfatto in forza di una vicenda successoria.

Azione per ingiustificato arricchimento

L’unica possibilità che resta al comproprietario in oggetto è quella di agire nei confronti degli altri per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto dagli stessi.

E’ quanto concluso dalla Seconda sezione civile di Cassazione nel testo della sentenza n. 199 del 9 gennaio 2017.

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