Lavoro accessorio e prestazioni di sostegno al reddito

Pubblicato il 14 ottobre 2015

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015, che ha ridefinito il campo di applicazione e la disciplina del lavoro accessorio, l’INPS, con circolare n. 170 del 13 ottobre 2015, dopo aver descritto sinteticamente la tipologia contrattuale, si è soffermato sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito.

Innanzitutto, chiarisce la circolare che con la nuova norma il Legislatore ha voluto, tra le altre cose, rendere strutturale la misura sperimentale che ha consentito ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli Enti Locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Pertanto la nuova disciplina, che fa riferimento a redditi percepiti nel corso dell’intero anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre), deve essere interpretata come applicabile anche alle fattispecie in esame sorte già nel periodo del 2015 precedente il 25 giugno, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015.

La circolare si sofferma, altresì, sulla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con:

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus assunzioni giovani 2026 under 30 e under 35: proroghe e novità in arrivo

28/04/2026

Content creator ed influencer: obbligo contributivo nel settore spettacolo

28/04/2026

Enpacl: come calcolare e versare i contributi in scadenza

28/04/2026

ISA 2025, pubblicato il decreto MEF con i correttivi congiunturali

28/04/2026

Rottamazione quinquies: ultime ore per presentare la domanda

28/04/2026

CCNL Dirigenti Confservizi - Stesura del 27/11/2024

28/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy