Lavoro. Definizione di “consolidati sistemi di bilateralità”

Pubblicato il 25 gennaio 2013 Con la risposta all’interpello n. 3/2013 del 24 gennaio, il Ministero del lavoro chiarisce la portata dell’espressione “consolidati sistemi di bilateralità” contenuta nella Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012, comma 14, articolo 3), che appunto prevede la costituzione di fondi di solidarietà finalizzati ad assicurare forme di sostegno al reddito per quei lavoratori occupati in settori non coperti da Cig e Cigs, nei casi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa.

Nel documento di prassi si specifica che “si ritiene che la formulazione voglia riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data.”

Ne consegue l’“abilitazione” di quegli enti che, prima dell’entrata in vigore della Riforma Fornero erogavano già alcuni servizi come quelli di organizzazione e svolgimento di attività di formazione, di orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori. Mentre, restano esclusi dalla definizione gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.
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