Con l’entrata in vigore della legge 7 aprile 2025, n. 56, è stato formalmente soppresso anche il Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, storicamente utilizzato per identificare le attività discontinue e/o saltuarie, idonee a legittimare oggettivamente il ricorso al lavoro intermittente, ai sensi degli artt. da 13 a 18, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
La soppressione del centenario decreto ha generato un apparente vuoto normativo, poiché il decreto ministeriale 23 ottobre 2004 fondava l’elenco delle attività ammissibili con il lavoro a chiamata proprio sulla tabella allegata al regio decreto in argomento.
Tuttavia, precedenti provvedimenti di prassi ministeriale concordano nel ritenere che il richiamo al Regio Decreto n. 2657/1923 abbia natura meramente materiale e ricognitiva, e non sostanziale, sicché, in attesa dell’adozione del previsto decreto ex art. 13, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 81/2015, la tabella abrogata possa ancora fungere da riferimento operativo valido.
In termini applicativi, il ricorso al lavoro intermittente rimane dunque legittimo:
Tuttavia, la necessità di aggiornare l’elenco delle attività secondo le mutate esigenze produttive e tecnologiche si fa sempre più urgente.
Tutti i dettagli nell'Approfondimento che segue.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".