Lavoro: la mancanza dell’autocertificazione non è causa ostativa alla fruizione dei benefici contributivi

Pubblicato il 14 maggio 2010 Circa la presentazione dell'autocertificazione alla DPL per la concessione dei benefici contributivi, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 1472 del 12 maggio 2010, chiarisce che la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione, non è causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso.

Gli Istituti Inps e Inail sono tenuti a richiedere la verifica dell'avvenuta presentazione dell'autocertificazione, nuove regole del Durc (dm 24 ottobre 2007), alla Direzione provinciale del lavoro (ex. art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007), a tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici. L'eventuale superamento del termine dei 30 giorni fissati per la risposta da parte della DPL non blocca la concessione dei benefici richiesti.

In caso di verifiche se è accertata la mancata o la incompleta presentazione dell'autocertificazione, le Dpl dovranno invitare il datore di lavoro alla regolarizzazione della loro posizione: la presentazione tardiva dell'autocertificazione o la sua integrazione rappresentano un inadempimento formale che, di per sé, non è causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni (da autocertificare) siano sussistenti alla data della fruizione. Nel caso di mancato diritto saranno attivate procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, oltre a sanzioni e interessi.
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