Quando la prestazione lavorativa è resa nell’ambito di una relazione affettiva stabile, come nel caso della convivenza more uxorio, essa, pur presentando in astratto i caratteri del lavoro subordinato, può essere ricondotta a un rapporto fondato sulla gratuità e sulla solidarietà personale.
Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere superata quando emerga, sulla base di elementi concreti e documentati, lo svolgimento di un’attività lavorativa stabile, inserita nell’organizzazione del datore, priva di rischio economico e con caratteristiche riconducibili alla subordinazione.
La qualificazione dei rapporti di lavoro instaurati all’interno di relazioni affettive e familiari rappresenta un tema di particolare complessità applicativa.
In tali contesti, il confine tra prestazione lavorativa subordinata e attività resa per ragioni di solidarietà o benevolenza personale risulta spesso sfumato, con rilevanti ricadute sul piano previdenziale, retributivo e risarcitorio.
Con l’ordinanza n. 2281 del 4 febbraio 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sul tema, fornendo alcuni chiarimenti in merito ai criteri di accertamento della subordinazione in presenza di convivenza more uxorio.
La vicenda trae origine dall’attività svolta da una lavoratrice all’interno di uno studio legale, presso il quale aveva operato in modo continuativo dall’ottobre 1991 fino al 31 gennaio 2018, svolgendo mansioni di office manager.
La particolarità del caso risiedeva nel fatto che la lavoratrice era legata al titolare dello studio da una relazione sentimentale stabile, connotata da convivenza more uxorio.
Secondo la prospettazione attorea, le mansioni svolte erano riconducibili a quelle tipiche di una segretaria di studio legale, con compiti organizzativi e amministrativi svolti in modo sistematico e continuativo.
La lavoratrice si era rivolta all’autorità giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro per l’intero periodo di svolgimento dell’attività, deducendo l’illegittimità della cessazione del rapporto per essere avvenuta in forma orale e chiedendo, conseguentemente, la condanna della controparte al pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ulteriori spettanze previste dalla legge.
Il giudizio di primo grado
Il Tribunale adito aveva rigettato le domande, ritenendo che, in presenza di una convivenza more uxorio, l’onere probatorio gravante sulla lavoratrice dovesse essere particolarmente rigoroso.
Secondo il giudice di primo grado, tale onere non era stato assolto, non essendo stata superata la presunzione secondo cui le prestazioni lavorative fossero state rese affectionis vel benevolentiae causa.
La sentenza della Corte d’Appello di Milano
In parziale riforma della decisione, la Corte d’Appello aveva riconosciuto, invece, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato continuativo dal 1991 al 2018, con inquadramento al 3° livello del CCNL Studi Professionali, condannando la parte datoriale al pagamento del TFR, quantificato in euro 53.175,86.
La Corte territoriale aveva escluso, tuttavia, la prova del licenziamento orale, ritenendo non dimostrata l’imputabilità della cessazione del rapporto al datore di lavoro.
I motivi di ricorso
Avverso la sentenza della Corte d’Appello, l'erede del titolare dello studio legale aveva proposto ricorso per cassazione, contestando il riconoscimento della natura subordinata del rapporto, denunciando la violazione degli articoli 2094 e 2697 del codice civile e l’erronea valutazione degli indici di eterodirezione in un contesto di convivenza affettiva.
Venivano inoltre sollevate censure in ordine ai criteri seguiti per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
La Corte di Cassazione, nel decidere la controversia, ha ribadito un principio ormai consolidato: nei rapporti caratterizzati da convivenza more uxorio opera una presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative, riconducibili a motivi di solidarietà e benevolenza personale.
Tale presunzione, tuttavia, non ha carattere assoluto.
Secondo la Corte, la presunzione di gratuità può essere superata mediante una prova rigorosa dell’esistenza della subordinazione, desumibile da una pluralità di elementi, tra cui:
Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato il precedente giurisprudenziale secondo cui la presunzione di gratuità:
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la valutazione operata dalla Corte d’Appello fosse sorretta da una motivazione logica e coerente, idonea a dimostrare il superamento della presunzione di gratuità.
La Cassazione ha inoltre richiamato i limiti strutturali del giudizio di legittimità, sottolineando che la valutazione delle prove e degli indici di subordinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
La quantificazione del TFR
Con riferimento al trattamento di fine rapporto, inoltre, la Corte ha confermato la correttezza del metodo di calcolo adottato dal giudice di merito, basato sulla retribuzione globale di fatto effettivamente percepita dalla lavoratrice.
È stata ritenuta inammissibile, sul punto, la contestazione formulata dalla ricorrente, in quanto generica.
La Cassazione, quindi, ha ribadito che, a fronte di conteggi dettagliati, grava sulla controparte l’onere di una contestazione specifica, non potendosi limitare a generiche doglianze.
L’ordinanza in esame conferma che la convivenza more uxorio non è incompatibile con l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, purché risulti provata, in concreto, la ricorrenza degli elementi tipici della subordinazione.
Con l’ordinanza n. 2281/2026, la Corte di Cassazione conferma un orientamento rigoroso ma equilibrato, volto a evitare automatismi sia nel senso della gratuità sia in quello della subordinazione.
La decisione si pone come un significativo punto di riferimento per l’interpretazione dei rapporti di lavoro instaurati in ambito affettivo, ribadendo la centralità dell’analisi concreta delle modalità di svolgimento della prestazione.
| Sintesi del caso | Una lavoratrice, convivente more uxorio del titolare di uno studio legale, agiva in giudizio chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto svolto per oltre vent’anni e il riconoscimento delle relative spettanze, tra cui il trattamento di fine rapporto. |
| Questione dibattuta | Se, in presenza di una convivenza affettiva stabile, le prestazioni rese nello studio del convivente debbano presumersi gratuite per ragioni di solidarietà personale oppure possano essere qualificate come lavoro subordinato sulla base delle concrete modalità di svolgimento. |
| Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte ha affermato che la convivenza more uxorio comporta una presunzione di gratuità della prestazione, superabile mediante la prova della subordinazione, desumibile da elementi concreti quali continuità, compensi, inserimento organizzativo, assenza di rischio economico e riscontri documentali. |
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