Il 30 settembre 2025 è stata pubblicata la consulenza giuridica n. 14/2025, con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in merito al trattamento fiscale del lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico. Il documento si inserisce nel quadro della riforma introdotta dal Decreto legislativo n. 36/2021, che ha profondamente innovato la disciplina del lavoro sportivo, introducendo regole specifiche sotto il profilo fiscale e contributivo, con disposizioni di favore sia per i lavoratori che per gli enti sportivi.
Con la risposta a consulenza giuridica n. 14/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a cinque quesiti formulati da un ente pubblico, concernenti l’applicazione delle nuove disposizioni fiscali introdotte dal Dlgs n. 36/2021 sul lavoro sportivo.
I quesiti possono essere raggruppati in tre macroaree di intervento, corrispondenti ad altrettanti ambiti applicativi della disciplina:
Attraverso tali chiarimenti, l’Agenzia contribuisce a definire meglio il quadro normativo successivo alla riforma, sciogliendo i principali dubbi interpretativi sorti in sede applicativa e fornendo un riferimento utile agli operatori del settore, sia sotto il profilo fiscale che sotto quello contributivo.
Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in attuazione della delega contenuta nella Legge n. 86/2019, ha introdotto un riordino complessivo della disciplina degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo.
La riforma ha fornito una definizione organica di lavoratore sportivo (art. 25 D.lgs. 36/2021), includendo atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, arbitri e altri tesserati che svolgono attività verso un corrispettivo, sia nel settore dilettantistico sia in quello professionistico. Il lavoro sportivo può essere inquadrato come rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), a seconda delle modalità di svolgimento delle prestazioni.
Dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, sono state introdotte alcune novità agevolative di rilievo:
Vediamo, ora, quali sono le risposte rese dall’Amministrazione finanziaria all’ente pubblico tenendo conto delle suddette novità normative.
La prima macroarea affrontata dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei compensi e dei redditi da lavoro sportivo nell’ambito del dilettantismo. I chiarimenti hanno riguardato tre specifici quesiti posti dal Comitato istante.
1. Ritenute fiscali sui compensi
Il primo quesito ha riguardato l’applicazione della ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/1973 ai compensi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti con contratti di lavoro autonomo. L’Amministrazione ha chiarito che, in applicazione dell’art. 36, comma 6, D.lgs. 36/2021, i compensi fino a 15.000 euro annui non sono imponibili e, pertanto, non devono essere assoggettati a ritenuta. La ritenuta del 20% si applica solo sulla parte eccedente la soglia, previa presentazione da parte del lavoratore di una autocertificazione attestante l’ammontare complessivo percepito nell’anno.
2. Soglia di esenzione e regime forfetario
Il secondo quesito ha riguardato l’applicazione della soglia di esenzione in caso di redditi derivanti da lavoro autonomo abituale o occasionale e per i lavoratori che optano per il regime forfetario (art. 1, commi 54 ss., legge 190/2014). L’Agenzia ha precisato che la soglia dei 15.000 euro si applica in via generale, indipendentemente dalla tipologia di lavoro autonomo. Per i contribuenti in regime forfetario, l’agevolazione opera nel senso che il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte eccedente i 15.000 euro. Tuttavia, l’intero importo (inclusa la quota esente) rileva per la verifica della soglia massima di accesso al regime forfetario.
3. Cause ostative al regime forfetario
Il terzo quesito ha riguardato l’interpretazione delle cause ostative all’accesso al regime forfetario a partire dal periodo d’imposta 2024. L’Agenzia ha chiarito che, ai fini di tale verifica, rilevano esclusivamente i compensi derivanti da rapporti di lavoro sportivo disciplinati dal D.lgs. 36/2021, attivati dal 1° luglio 2023. Non assumono invece rilievo i compensi qualificati come redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, anche se percepiti dallo stesso soggetto erogatore. Se, tuttavia, i compensi del 2023 derivano già da un rapporto qualificabile come lavoro sportivo ai sensi della nuova disciplina, essi costituiscono causa ostativa all’accesso al regime.
Il secondo ambito affrontato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei premi correlati alle manifestazioni sportive, oggetto del quesito n. 4. L’Amministrazione finanziaria ha analizzato le diverse ipotesi applicative dell’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021, che rinvia all’art. 30 del DPR 600/1973 in materia di ritenute.
In particolare, sono stati forniti i seguenti chiarimenti.
Il quinto quesito ha riguardato l’interpretazione della norma agevolativa prevista dall’art. 36, comma 6, secondo periodo, D.lgs. 36/2021, relativa all’esclusione dall’IRAP dei compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) nel settore dilettantistico.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione non introduce una franchigia da applicare ai compensi superiori a 85.000 euro, ma fissa un limite assoluto:
Questa interpretazione conferma che la soglia non va intesa come franchigia parziale, bensì come un criterio di esclusione integrale applicabile solo ai compensi di importo inferiore.
Segue una Tabella che riporta in sintesi le risposte dell’Agenzia e le confronta con le regole operative.
Quesito | Risposta dell’Agenzia | Regola operativa |
---|---|---|
1. Ritenuta su compensi da lavoro sportivo dilettantistico (art. 25 DPR 600/1973) | Nessuna ritenuta fino a 15.000 euro annui; oltre tale soglia si applica ritenuta del 20% sulla parte eccedente. Necessaria autocertificazione del lavoratore. | I compensi sotto 15.000 € sono totalmente esenti. Superata la soglia, la ritenuta va applicata solo sull’eccedenza. |
2. Soglia di non imponibilità e regime forfetario | La soglia dei 15.000 euro si applica sia al lavoro autonomo abituale che occasionale. Per i forfetari, il coefficiente di redditività si applica solo sulla parte eccedente. | L’intera somma, compresa la quota esente, rileva ai fini della verifica della soglia di accesso al regime forfetario. |
3. Cause ostative al regime forfetario (dal 2024) | Rilevano solo i redditi derivanti da rapporti di lavoro sportivo attivati dal 1° luglio 2023. I “vecchi” redditi diversi ex art. 67 TUIR non contano. | Per il 2024 si considerano solo i redditi sportivi “nuovi” ai fini delle cause ostative. |
4. Premi e gettoni di presenza | - Premi contrattuali: tassati come parte della retribuzione (nessuna ritenuta d’imposta). - Premi agli enti sportivi: irrilevanti per gli atleti. - Premi da Federazioni nazionali: soggetti a ritenuta 20% a titolo d’imposta. - Obblighi dichiarativi: niente CU, ma obbligo di indicazione nel modello 770. |
Distinguere premi contrattuali (reddito ordinario) da premi aggiuntivi (ritenuta del 20%). Dichiarazione tramite modello 770. |
5. Applicazione IRAP e soglia degli 85.000 euro | La soglia non è una franchigia. Compensi < 85.000 € non rilevano; compensi ≥ 85.000 € rilevano per l’intero ammontare. | Se un compenso è di 100.000 €, tutto l’importo concorre all’IRAP, non solo l’eccedenza. |
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