Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

Pubblicato il 05 maggio 2025

Il Dipartimento per lo Sport, in data 17 aprile 2025, ha pubblicato il DPCM 4 marzo 2025, contenente il terzo elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva di cui all’articolo 25 comma 1-ter della riforma del lavoro sportivo (decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36), sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport anche l’elenco unico delle mansioni, aggiornato sulla base delle previsioni di tutti gli elenchi di mansioni approvati (DPCM 26 gennaio 2024, DPCM 14 giugno 2024 e DPCM 4 marzo 2025).

Riforma del lavoro sportivo: definizione di lavoratore sportivo

La riforma del lavoro sportivo, attuata con il D.Lgs. 36/2021, introduce una definizione di  “lavoratore sportivo”, delineando un nuovo assetto giuridico volto a garantire tutele, dignità e chiarezza nei rapporti di lavoro sportivo, sia in ambito professionistico che dilettantistico.

Ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.Lgs. 36/2021, si qualificano come lavoratore sportivo le seguenti 7 categorie di lavoratori:

Queste figure sono considerate lavoratori sportivi senza distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, purché svolgano attività sportiva a titolo oneroso a favore di soggetti dell’ordinamento sportivo regolarmente iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, oppure a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.

Inoltre, è considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge mansioni necessarie per l’attività sportiva secondo i regolamenti tecnici delle singole discipline, dietro corrispettivo e a favore di soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo. Sono escluse le attività di tipo amministrativo-gestionale.

NOTA BENE: Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva, anche paralimpici.

Non sono lavoratori sportivi i soggetti che forniscono prestazioni professionali regolate da ordini, che richiedono un’abilitazione rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e l'iscrizione ad albi professionali (es. medici, avvocati, commercialisti).

Ampliamento della nozione di lavoro sportivo

Il legislatore, al comma 1-ter dell’art. 25, ha ampliato la platea delle mansioni riconosciute come lavoro sportivo, includendo altre figure professionali ritenute necessarie per la pratica sportiva. Tali mansioni, che si aggiungono a quelle indicate nel primo periodo del comma 1,:

In caso di mancata comunicazione, si intendono confermate le mansioni già approvate nell’anno precedente.

Disciplina del rapporto di lavoro sportivo

L’articolo 25, comma 2, stabilisce che il rapporto di lavoro sportivo può assumere forma:

Gli elenchi delle mansioni necessarie

L’elenco delle mansioni necessarie, ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate nella norma, approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata per lo sport, sentito il Ministro del lavoro, integrano la lista delle figure professionali considerate indispensabili per ciascuna disciplina sportiva.

Ad oggi sono stati pubblicati i seguenti tre elenchi:

Il DPCM del 4 marzo 2025, pubblicato dal Dipartimento per lo Sport il 17 aprile 2025, reca numerosi aggiornamenti, riportati nell'Allegato A.

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