L’avvocato cancellato dall’Albo non deve attendere 5 anni per la reiscrizione

Pubblicato il 13 dicembre 2012 Per la Corte di cassazione, Sezioni unite civili – sentenza n. 22785 del 12 dicembre 2012 – l’avvocato che abbia subito la sanzione della cancellazione dall’Albo non deve aspettare 5 anni per procedere con la domanda di reinscrizione. Ed infatti, detti 5 anni sono contemplati esclusivamente nel caso in cui sia stata irrogata la più grave sanzione della radiazione.

“In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione” – si legge nel testo della decisione – “non trova applicazione in via di interpretazione analogica, l’articolo 47 del Rdl 27 novembre 1933 n. 1578”. Ed infatti, poiché la cancellazione è stata concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, “non sussistono le condizioni per postularne l’applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione era stato in precedenza cancellato e non radiato, benché la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima e illibata” richiesta dall’articolo 17 del provvedimento legislativo citato.
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