L’avvocato può rettificare l’importo in parcella se la prima richiesta non è stata ancora accettata dal cliente

Pubblicato il 22 gennaio 2013 Per la quantificazione dell’onorario dell’avvocato nell’ambito di una procedura di opposizione alla risoluzione del concordato preventivo, la Corte di cassazione – sentenza n. 1346/2013 – ha sottolineato come non possa può farsi riferimento al valore della causa per come desunto dall’entità del passivo.

E infatti – spiega la Corte - il criterio del valore in base al credito, è appellabile, come previsto dall'articolo 17 del Codice di procedura civile, solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione forzata e non può essere esteso, in via analogica, al concordato preventivo. In tale contesto, il valore è da ritenere come indeterminabile in quanto la richiesta di revoca del concordato ”si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione”.

Sempre in materia di compenso dell’avvocato, la sentenza n. 1284/2013 di Cassazione sottolinea invece la possibilità, per il professionista che abbia inviato al cliente una parcella sbagliata, di inoltrare una seconda parcella, anche di importo superiore, quando la prima fattura non sia stata accettata dalla parte assistita.
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