L’avvocato va compensato quando svolge in concreto la sua attività

Pubblicato il 09 marzo 2015 Nei rapporti con la pubblica amministrazione, il necessario requisito della forma scritta del contratto di patrocinio, è pienamente soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ex art. 83 c.p.c. – che fissi tuttavia l’ambito delle controversie da trattare – purché sia stata concretamente posta in essere attività difensiva in forza della procura medesima.

E’ questo il principio fissato dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 3721 del 24 febbraio 2015, nell’ambito di un giudizio di opposizione promosso da un ente pubblico, avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, per il pagamento delle competenze al proprio legale.

L’avvocato ricorrente, che chiedeva corrispondersi le competenze professionali per aver svolto, in favore della p.a., atti di intervento nelle procedure esecutive, vedeva dapprima respingersi la sua domanda, sull’assunto che la procura conferitagli sarebbe stata troppo generica e priva di qualsiasi collegamento con l’atto difensivo effettivamente sottoscritto.

Di diverso avviso la Cassazione, secondo cui – in accoglimento delle censure del ricorrente – una procura, come nel caso di specie, validamente impiegata per la costituzione in giudizio e per lo svolgimento dell’attività difensiva, non può che essere buona anche per il pagamento delle relative competenze.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prevedi, cosa cambia dal 1° ottobre

22/08/2025

Indennità di disoccupazione: niente restituzione senza reintegra effettiva

22/08/2025

Entrate: effetti fiscali su concordato e branch exemption

22/08/2025

ASSE.CO è esclusiva dei consulenti del lavoro

22/08/2025

Corte UE: favor rei anche per sanzioni amministrative penali

22/08/2025

Dazi, dichiarazione congiunta Usa-Ue

22/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy