Le 15 mensilità al posto del reintegro non possono essere cumulate con un ulteriore risarcimento

Pubblicato il 01 giugno 2012 Secondo la Cassazione – sentenza n. 8688 del 31 maggio 2012 – una volta che il dipendente licenziato opti per la percezione delle 15 mensilità calcolate sull’ammontare dell’ultima retribuzione rispetto al reintegro sul posto di lavoro, non è possibile che lo stesso pretenda il cumulo dei risarcimenti in considerazione del nuovo licenziamento che gli venga impartito.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un dipendente, illegittimamente licenziato, si era poi rifiutato di tornare sul posto di lavoro scegliendo l’opzione delle 15 mensilità prevista dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. L’azienda lo aveva quindi nuovamente licenziato, questa volta per giusta causa.

Nella specie – precisa la Corte – il lavoratore non poteva “logicamente pretendere di cumulare il risarcimento derivante da un primo recesso ritenuto illegittimo con quello di un secondo licenziamento di cui assume al tempo stesso l’illegittimità per avere egli stesso ritualmente esercitato la facoltà riconosciuta dall’ordinamento di sostituire il diritto alla reintegrazione con l’indennità prevista”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Reddito di Libertà: nuove domande dal 12 maggio 2025

08/05/2025

TFR mensile, il no definitivo: Cassazione e INL chiudono ogni spazio interpretativo

08/05/2025

Web Tax: saldo 2024 in scadenza e nuove regole acconto 2025

08/05/2025

Decreto correttivo bis: cosa cambia per CPB, adempimenti e sanzioni

08/05/2025

Sempre più vicino l'avvio del Portale nazionale del sommerso

08/05/2025

Stranieri: sì al lavoro nelle more della conversione del permesso

08/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy