Le 15 mensilità al posto del reintegro non possono essere cumulate con un ulteriore risarcimento

Pubblicato il 01 giugno 2012 Secondo la Cassazione – sentenza n. 8688 del 31 maggio 2012 – una volta che il dipendente licenziato opti per la percezione delle 15 mensilità calcolate sull’ammontare dell’ultima retribuzione rispetto al reintegro sul posto di lavoro, non è possibile che lo stesso pretenda il cumulo dei risarcimenti in considerazione del nuovo licenziamento che gli venga impartito.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità, un dipendente, illegittimamente licenziato, si era poi rifiutato di tornare sul posto di lavoro scegliendo l’opzione delle 15 mensilità prevista dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori. L’azienda lo aveva quindi nuovamente licenziato, questa volta per giusta causa.

Nella specie – precisa la Corte – il lavoratore non poteva “logicamente pretendere di cumulare il risarcimento derivante da un primo recesso ritenuto illegittimo con quello di un secondo licenziamento di cui assume al tempo stesso l’illegittimità per avere egli stesso ritualmente esercitato la facoltà riconosciuta dall’ordinamento di sostituire il diritto alla reintegrazione con l’indennità prevista”.
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