Le circolari ministeriali vincolano il concessionario di riscossione

Pubblicato il 13 marzo 2012 La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 3907 del 12 marzo 2012, ha ribaltato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale, accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, aveva ritenuto non corretta una procedura per il rimborso dell’Iva che Equitalia aveva applicato sulla base di una circolare ministeriale del 1999.

In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato la vincolatività delle circolari ministeriali per i concessionari di riscossione, e ciò in considerazione della peculiarità della loro posizione di soggezione rispetto delle direttive impartite dall'Amministrazione.

Per la Cassazione, infatti, il valore “meramente ricognitorio” di diritti e obblighi, normalmente ricollegabile all'interpretazione ministeriale, non esclude che possa venire attribuito, come nella specie, “valore determinante alla circolare, tenuto conto della posizione di soggezione del concessionaria che, in quanto vincolato al rispetto delle direttive e istruzioni impartite dall'Amministrazione, non poteva discostarsi dalle circolari amministrative che fino a quel momento avevano negato il diritto al rimborso”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro

27/10/2025

Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

27/10/2025

Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

27/10/2025

Magistrati ordinari: nuovo bando di concorso per 450 posti

27/10/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

27/10/2025

CNDCEC, presentata la terza guida operativa sull’intelligenza artificiale

27/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy