Le comunioni familiari di carattere privatistico sono soggetti passivi ai fini Ires

Pubblicato il 08 luglio 2010

Regime tributario applicabile ai fini IRES e IVA ad una comunione familiare per l’esercizio di diritti comuni su fondi di proprietà collettiva”.

Questo il titolo della risoluzione n. 69/E del 7 luglio 2010, con cui il Fisco fornisce chiarimenti in merito ad un’articolata istanza di interpello in cui si chiedeva quale fosse il corretto trattamento fiscale ai fini Ires da applicare alle gestioni dei fondi rustici, nel caso in cui il fondo si caratterizzi non come ente pubblico ma quale comunione familiare di carattere privatistico avente natura di ente associativo con personalità giuridica di diritto privato. Di conseguenza, finalità dell’ente istante è la gestione di beni comuni destinati al godimento in modo indiviso non da parte di un’intera collettività locale, ma di un ristretto gruppo di soggetti. Analizzando lo Statuto del soggetto interpellante, l’Agenzia conclude che quest’ultimo, quale ente associativo con personalità giuridica di diritto privato preposto all’amministrazione di beni oggetto di comunione privatistica, il cui godimento non è rivolto a favore dell’intera collettività ma a beneficio dei soli soci familiari, non rientra tra i soggetti esclusi dall’Ires ai sensi dell’articolo 74 del Tuir (che prevede l’esclusione dalla soggettività passiva Ires per le attività di locazione dei terreni agricoli e dei fabbricati) e, dunque, rientra tra i soggetti passivi d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del Testo unico.

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