Le Entrate chiariscono la non concorrenza dei rendimenti con l’imponibile della prestazione previdenziale tassabile

Pubblicato il 07 novembre 2009 Un’Associazione rappresenta alle Entrate - risoluzione 275 del 5 novembre 2009 - che alcuni iscritti alle forme pensionistiche complementari ad essa associate richiedono, in sede di erogazione della prestazione in capitale, di non assoggettare ad imposta la parte corrispondente ai rendimenti finanziari maturati fino al 31 dicembre 2000 e già assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta. A parere degli stessi iscritti, l’assoggettamento ad imposta dell’intera somma liquidata in sede di erogazione della prestazione determinerebbe una doppia imposizione per la parte corrispondente ai rendimenti finanziari. Questi, infatti, andrebbero dapprima soggetti alle ritenute alla fonte a titolo d’imposta e, successivamente, in quanto compresi nella prestazione erogata, sarebbero tassati in sede di erogazione della prestazione stessa.

Risponde l’Agenzia fiscale che la tassazione delle prestazioni segue il regime fiscale che vige nel periodo di maturazione del montante, consentendo così di non far concorrere con l’imponibile della prestazione tassabile i soli rendimenti esclusi per espressa previsione di legge (Dlgs 47/2000), cioè quelli corrispondenti al montante maturato dal 1° gennaio 2001. Sui rendimenti maturati prima di questa data non si realizza una doppia imposizione, in quanto diverso è il presupposto impositivo in capo al fondo di previdenza e, poi, in capo all’iscritto: le somme sono dapprima assoggettate ad imposta sostitutiva n capo al fondo come redditi di capitale e, in fase di erogazione, come componenti della prestazione pensionistica erogata agli iscritti.
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