Le istruzioni INPS sulla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga

Pubblicato il 28 maggio 2015

L’INPS, con circolare n. 107 del 27 maggio 2015, ha fornito indicazioni in merito al Decreto Interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014 che disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.

L’Istituto, dopo aver illustrato il quadro normativo, si sofferma, specificatamente su:

- Cassa Integrazione Guadagni in deroga;

- Indennità di Mobilità in deroga.

Lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

La circolare evidenzia che l’art. 4 del decreto, individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga e precisa che i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga, in nessun caso possono essere concessi in favore di lavoratori per i quali ricorrano condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.

Viene, inoltre, specificato che, con riferimento agli interventi di cassa integrazione in deroga, i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà, devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di Solidarietà Residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro, come previste e disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Con riferimento, poi, alla mobilità in deroga, viene fatto presente che la concessione è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente.

Pertanto, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo il periodo di fruizione della NASPI, né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l’ha richiesto.

Inoltre, specifica l’Istituto, che il Ministero del Lavoro ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014, non possono essere concessi trattamenti di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto all’evento del licenziamento, ovvero a trattamenti già conclusi.

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