Le istruzioni INPS sull’accertamento sanitario per revisione

Pubblicato il 24 marzo 2015 L’INPS, con messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, ha fornito istruzioni in merito alla prima fase di applicazione delle nuove modalità dell’accertamento sanitario per revisione.

Ciascuna seduta di Commissione medico legale potrà avere come esito una delle seguenti situazioni:

- verbale con espressione del giudizio medico legale conclusivo:

     - che conferma - ai fini della prestazione - il precedente giudizio medico legale. In tal caso i benefici già in godimento continuano a essere erogati o fruiti senza soluzione di continuità;

     - difforme dal precedente. In tal caso per invalido in misura inferiore al 74% ovvero non cieco o non sordo, saranno revocati i benefici economici eventualmente in godimento a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione del verbale, effettuando l’eventuale lavorazione di indebito per i ratei, successivi a tale data, già posti in pagamento. Per invalido in misura inferiore alla precedente, ma comunque pari o superiore al 74% ovvero di cieco parziale in soggetto già cieco assoluto, previo espletamento della fase concessoria, la sede territoriale procederà alla ricostituzione della posizione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione del verbale ed alla lavorazione dell’eventuale indebito per i ratei, successivi a tale data, già posti in pagamento. Per invalido o cieco in misura superiore alla precedente con diritto ad un beneficio maggiore, previo espletamento della fase concessoria, la sede procederà alla ricostituzione della posizione a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione del verbale;

- verbale di visita con sospensione del GML per visita conclusasi con richiesta di ulteriore documentazione e/o accertamenti specialistici. Alla ricezione degli accertamenti, il caso verrà definito nel corso della prima seduta utile, con espressione del GML;

- visita non effettuata per accoglimento di richiesta di visita domiciliare. Il caso verrà definito nel corso della prima seduta utile con espressione del GML;

- visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni. Le posizioni rimarranno a disposizione dell’U.O. medico legale che, su iniziativa del cittadino e previa valida giustificazione, potrà procedere in qualsiasi momento all’effettuazione dell’accertamento, purché non abbia avuto luogo il provvedimento di revoca.

Specifica l’Istituto che, prima che si dia luogo al provvedimento di revoca, i cittadini che giustificano l’assenza potranno essere sottoposti ad accertamento sanitario e l’eventuale GML di non conferma avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di definizione medico legale dell’accertamento stesso.

La revoca della prestazione, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data fissata per la visita e sarà immediatamente comunicata alle sedi territoriali a carico delle quali resterà la lavorazione dell’eventuale indebito.
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