Le modalità di esecuzione della misura cautelare sono appellabili

Pubblicato il 07 dicembre 2011 Con sentenza n. 45345 del 6 dicembre 2011, la Corte di cassazione ha annullato, con rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia aveva respinto l'appello presentato da un soggetto indagato nei cui confronti era stata disposta la misura dell'obbligo di dimora. L'uomo, in particolare, aveva chiesto che venisse annullato il divieto di uscire dal territorio comunale per cercare lavoro.

Mentre i giudici di merito avevano ritenuto che il provvedimento non fosse appellabile in quanto non poteva essere equiparato a una misura cautelare, la Suprema corte ha, per contro, affermato la possibilità di adire il giudice qualora, come nel caso in esame, si tratti di atti che restringono la libertà personale.

Le concrete modalità di applicazione delle misure cautelari – sottolinea la Cassazione – e le modifiche delle stesse incidono sulla libertà personale e devono essere soggette al controllo giudiziale ex articolo 310 del Codice di procedura penale.
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