Le norme sulla “decertificazione” non si applicano ai notai

Pubblicato il 05 aprile 2012 Lo Studio n. 21-2012/C approvato il 16 febbraio 2012 dal Consiglio Nazionale del Notariato ha ad oggetto “I riflessi sull'attività notarile delle nuove norme sulle certificazioni amministrative introdotte dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183”, a modifica del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000).

Dette norme si inseriscono nell’ambito della cd. “decertificazione” ai sensi della quale nei rapporti con le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi “la regola è diventata l’acquisizione d’ufficio dei dati ed informazioni ovvero l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive”.

Secondo lo Studio, mentre alle Pubbliche Amministrazioni - e non ai notai - è riconosciuto il diritto/dovere di acquisire d’ufficio o di verificare le informazioni che il privato cittadino fornisce, la normativa in questione non è da considerare applicabile ai notai non essendo, questi ultimi, organi della pubblica amministrazione.

Ne consegue che i certificati da prodursi al notaio ed i certificati allegati agli atti notarili non possono essere sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive; è il caso, ad esempio, dell’estratto dell'atto di morte di cui all'articolo 620, comma 3, codice civile, necessario per la pubblicazione di un testamento olografo.

Al notaio rimane, quindi, sempre l’onere di controllare che i certificati presentatigli contengano la dicitura sulla inutilizzabilità presso organi della pubblica amministrazione.
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