Le nuove regole deontologiche per l'avvocato - mediatore

Pubblicato il 28 settembre 2011 Con due circolari diffuse ieri, 27 settembre, il Consiglio nazionale forense è intervenuto in materia di conciliazione obbligatoria; con la prima, n. C-24-2011, il Cnf ha notiziato gli avvocati della messa a punto di norme di integrazione del Codice deontologico forense; la secondo circolare, n. C-26-2011, ha invece ad oggetto dei suggerimenti riguardanti le modifiche ai regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione in linea con il decreto ministeriale del 6 luglio n. 145.

Da un lato, quindi, è stato introdotto un nuovo articolo, il 55-bis, al Codice deontologico forense prettamente dedicato alla mediazione. Viene, in proposito, espressamente contemplato il dovere di “adeguata competenza” per l'avvocato che scelga di assumere il ruolo di mediatore. Sancita anche un'incompatibilità alla detta funzione per l'avvocato, un suo socio o associato, che abbia avuto negli ultimi due anni o abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. D'altro canto, l'avvocato che abbia ricoperto detto ruolo non potrà, a sua volta, nemmeno assumere la difesa di una delle parti per i successivi due anni. Inoltre, la sede di un organismo di conciliazione non potrà collocarsi presso lo studio dell'avvocato – mediatore al fine di evitare una ipotetica commistione di interessi.

 Con la seconda circolare, il Cnf interviene ponendo l'attenzione sulla recente modifica in materia di norme regolamentari sulla mediazione concernente l'introduzione del tirocinio assistito per il mediatore. Le novità relative a nuovi e più stringenti criteri di designazione dei mediatori rispettosi della “specifica competenza professionale”, lo svolgimento necessario del primo incontro di mediazione nel caso di mediazione obbligatoria, i nuovi criteri di determinazione delle indennità – spiega, quindi, il Cnf - impongono un aggiornamento dei regolamenti di procedura degli organismi di conciliazione istituiti dai Consigli dell'Ordine. Indicati, a tale scopo, una serie di adeguamenti “per modificare, in caso di discrasia con le nuove norme, i singoli regolamenti”.
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