Le parcelle del professionista non sono soggette a revocatoria dopo il fallimento

Pubblicato il 09 marzo 2012 La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3686 depositata l'8 marzo 2012, ha stabilito che la parcella del professionista non è oggetto di revocatoria fallimentare anche se liquidata poco prima della dichiarazione di fallimento della società.

Il caso riguarda la liquidazione di una parcella alla commercialista della società dichiarata poi fallita. Secondo la Corte, non rileva la qualifica della creditrice, né l'attività da questa svolta per conto della società, per la quale avrebbe potuto aver sentore del dissesto economico in corso, visto il trasferimento della sede legale dell'azienda nel suo studio, dove venivano recapitate le notifiche precedenti la dichiarazione di fallimento.

Viene così respinto il ricorso della società che chiedeva la revocatoria della parcella.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy