Le prove non contestate nella prima difesa diventano circostanze suffragate

Pubblicato il 25 luglio 2011 A seguito di un’azione di accertamento nei confronti di una Srl, l’agenzia delle Entrate accertava a carico della stessa un maggior reddito con il conseguente recupero a tassazione di alcuni costi a fronte di operazioni ritenute inesistenti. Anche i soci erano stati raggiunti da avvisi di accertamento per il maggior reddito da partecipazione percepito. La società e i due soci hanno proposto ricorso, chiedendo la nullità dei tre atti di accertamento per illegittimità degli stessi per mancanza di prove sulla inesistenza, sia soggettiva che oggettiva, delle operazioni.

La Ctp di Verona ha accolto i ricorsi, riscontrando, da una parte, la mancanza di prove a sostegno della pretesa del Fisco e, dall’altra, confermando il valore del principio di non contestazione nel processo tributario (art. 115 Codice procedura civile).

Sostanzialmente, con la sentenza n. 123/3/11, la Ctp ha specificato che il principio di non contestazione nel processo tributario deve essere letto come un onere di contestazione tempestiva, da cui discende la conseguenza della non necessità di prova dei fatti non immediatamente contestati: soprattutto nel caso in cui gli stessi siano stati completamente ignorati dall’Amministrazione finanziaria.

In altri termini, se non avviene l’immediata contestazione delle prove fornite dal contribuente/ricorrente, le stesse prove si trasformano in eventi dimostrati che non richiedono ulteriori sforzi probatori. Inoltre, la Ctp aggiunge che l’onere di allegazione e di prova posta a carico di una delle due parti, deve essere verificato dall’altra parte nella prima difesa utile e, solo in tale sede, la controparte ha l’onere di contestare il fatto. In assenza di tutto ciò, le prove fornite assumono il valore di eventi dimostrati e la controparte decade definitivamente dall’ulteriore onere probatorio.
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