Il ministero del Lavoro, con nota protocollo n. 3152 del 18 febbraio 2010, ha chiarito alle direzioni provinciali del lavoro che le sanzioni Inail comminate dal 27 maggio 2004 - entrata in vigore della riforma delle ispezioni, dlgs n. 124/2004 - al 25 agosto 2007 - entrata in vigore della legge n. 123/2007 - senza la preventiva diffida obbligatoria, sono da archiviare d'ufficio (in autotutela). La revoca riguarderà: tutti i rapporti in carico e non definiti;le ordinanze ingiunzioni non iscritte a ruolo ed oggetto di opposizione giudiziaria; le ordinanze ingiunzioni poste a base di cartelle esattoriali oggetto di opposizione giudiziaria.
Ciò in ottemperanza della regola che vuole che il personale amministrativo degli istituti previdenziali, compreso quello amministrativo dell'Inail, che accerti d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina previdenziale deve applicare la procedura di diffida.
Le norme citate, infatti, hanno:
- reso la diffida requisito di procedibilità nei procedimenti sanzionatori su lavoro e legislazione sociale e
- esteso al personale amministrativo degli enti previdenziali l'obbligo dell'adozione della diffida obbligatoria.
Dunque, anche se la diffida è stata estesa alla materia previdenziale solo dal 2007, il carattere vincolante della stessa risale al 2004.
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