Le statuizioni sull'assegnazione della casa coniugale sono modificabili

Pubblicato il 19 luglio 2010
Con sentenza n. 10222 depositata lo scorso 28 aprile 2010, la Cassazione ha spiegato che la mancanza di un’espressa previsione - nell’articolo 9 della Legge 898/70 riguardante la modificazione dei provvedimenti adottati in sede di divorzio - delle disposizioni relative all’assegnazione della casa coniugale non esclude, comunque, la loro modificabilità in ogni tempo al pari di quelle, espressamente previste, concernenti l’affidamento dei figli nonché la misura e le modalità dell’assegno divorzile. 

L'esclusione dalla modificabilità dei provvedimenti relativi all'assegnazione della casa coniugale – sottolinea la Corte - sarebbe, infatti, priva di alcuna valida giustificazione giuridica se vengano meno le ragioni che l’hanno determinata. 

Ed anche se – come nel caso di specie - la statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale, in presenza della prole, sia stata espressamente giustificata pure a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, “il venir meno del presupposto non preclude la modifica del relativo provvedimento ma potrebbe legittimamente giustificare in tal caso la rideterminazione dell'assegno divorziale”. Secondo i giudici di legittimità risulta, infatti “indefettibile” ai fini dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, la presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti. Presupposto che, nel caso, in esame era venuto meno poiché l'unico figlio della coppia si era trasferito altrove ed esercitava un'autonoma attività lavorativa.
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