Le vendite competitive nel fallimento

Pubblicato il 04 agosto 2016

La liquidazione dell’attivo fallimentare si realizza con una serie di atti tra i quali l’inventario dei beni e la stima del loro valore effettuata da soggetti specializzati. Successivamente vi è la predisposizione del programma di liquidazione (art. 104-ter L.F.) da sottoporre per il controllo di legittimità e di merito attinente anche alle scelte di pianificazione, all’approvazione del comitato dei creditori. Il programma di liquidazione approvato deve essere successivamente comunicato al giudice delegato attraverso deposito in cancelleria.

Il programma di liquidazione costituisce l’atto di pianificazione e di indirizzo della gestione del patrimonio fallimentare e da esso parte il vincolo per la successiva attività di liquidazione del curatore, il quale è tenuto ad attenersi ai tempi e alle modalità di liquidazione previsti con la diligenza richiesta dall’incarico.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Plafond IVA non trasferibile con soggetti esteri non identificati

06/08/2025

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale di accordo del 23/7/2025

06/08/2025

Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

06/08/2025

Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno

06/08/2025

Riforma fiscale: approvata la proroga, tempi estesi ad agosto 2026

06/08/2025

Conto Termico 3.0, via libera al nuovo decreto: aumentano gli incentivi

06/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy