Legge di Bilancio 2026: esonero contributivo per nuove assunzioni stabili

Pubblicato il 27 ottobre 2025

Il disegno di legge di Bilancio 2026 presentato al Senato (A.S. 1689) introduce nuovi esoneri contributivi volti ad incentivare l’occupazione giovanile stabile (articolo 37) e femminile (più specificatamente, delle madri lavoratrici, articolo 48).

Con riguardo all’occupazione giovanile, l’articolo 37 dispone per il “dopo decreto Coesione”, prevedendo una nuova agevolazione contributiva temporanea per le nuove assunzioni di personale non dirigenziale e per le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato.

Vediamo di cosa si tratta, ma prima è opportuno ricordare gli incentivi contributivi vigenti nel 2025.

Esonero contributivo strutturale per i giovani under 30

L’esonero contributivo per i giovani under 30 è una misura strutturale (vale a dire, a regime) introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, legge n. 205/2017), con l’obiettivo di incentivare l’occupazione stabile dei giovani.

Beneficiari

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo, per le assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni di contratti a termine.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Requisiti del lavoratore

Il lavoratore deve:

Non sono ostativi i precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti o contratti a termine, autonomi o parasubordinati.

Misura e durata dell’incentivo

L’esonero consiste nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per la durata massima di 36 mesi e nel rispetto del tetto annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile (250 euro).

Sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.

Condizioni specifiche di ammissibilità

L’incentivo è riconosciuto solo se il datore di lavoro:

Tali condizioni non si applicano nel caso di prosecuzione del rapporto al termine di un periodo di apprendistato.

Portabilità e trasferibilità

L’esonero può essere trasferito al nuovo datore di lavoro, per la parte residua, in caso di riassunzione del lavoratore già agevolato.

Prosecuzione dell’apprendistato

In caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto a un esonero del 50% dei contributi previdenziali a proprio carico.

Il beneficio si applica per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 3.000 euro annui (pari a 250 euro al mese).

Per poter accedere all’agevolazione, è necessario che il lavoratore non abbia ancora compiuto 30 anni alla data di trasformazione del contratto di apprendistato in tempo indeterminato.

Compatibilità con altri incentivi

L’esonero under 30 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive in corso di applicazione, ma può essere combinato con agevolazioni di natura economica (ad esempio, contributi o bonus regionali).

L’INPS (circolare n. 32/2025) ha ammesso la cumulabilità residua con la Decontribuzione Sud PMI.

Regime degli aiuti di Stato

L’esonero non rientra tra gli aiuti di Stato, pertanto non è soggetto ad autorizzazione europea.

Esonero giovanile strutturale - Riepilogo sintetico

Tipologia di assunzione

Misura esonero

Durata

Soglia massima

Giovani under 30 – assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato

50%

36 mesi

3.000 €/anno

Prosecuzione apprendistato

50%

12 mesi

3.000 €/anno

 

Esonero contributivo temporaneo per i giovani under 35

Il Bonus Giovani under 35 è un esonero contributivo transitorio introdotto dall’articolo 22 del decreto Coesione (decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95), volto a incentivare le assunzioni stabili di giovani fino a 35 anni di età nel biennio 2024-2025..

Finalità e ambito di applicazione

L’incentivo è destinato a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo, che assumono o trasformano rapporti di lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione si articola in due sotto-misure:

Il Bonus Giovani ZES è stato autorizzato dalla Commissione Europea (decisione SA.114799 del 31 gennaio 2025), mentre il Bonus nazionale non necessita di tale autorizzazione in quanto misura generalizzata.

Requisiti dei lavoratori

Per accedere al beneficio, il lavoratore deve:

Sono ammessi anche i lavoratori provenienti da apprendistato non proseguito.

Tipologie di contratti ammessi ed esclusi

Il bonus si applica alle assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione o part-time nonché alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

Misura e durata del beneficio

Il Bonus Giovani prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi premi e contributi INAIL), per una durata massima di 24 mesi e con massimale mensile di 500 euro per il Bonus Nazionale e di 650 euro per il Bonus ZES (nelle regioni del Mezzogiorno).

Condizioni specifiche di ammissibilità

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, in particolare, alla realizzazione di un incremento occupazionale netto (in termini di ULA – unità di lavoro annue), richiesto obbligatoriamente dal 1° luglio 2025 anche per il Bonus nazionale.

L’incentivo non spetta se, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità produttiva.

Inoltre, nei 6 mesi successivi all’assunzione agevolata, non è possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo il lavoratore beneficiario dell’incentivo o un collega con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.

Portabilità e trasferibilità

L’esonero può essere trasferito al nuovo datore di lavoro, per la parte residua, in caso di riassunzione del lavoratore già agevolato.

Compatibilità e regime degli aiuti di Stato

Il Bonus Giovani nazionale è una misura generalizzata, quindi non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE.

Il Bonus Giovani ZES, invece, è selettivo e rientra nel regime di aiuti di Stato autorizzato dall’art. 108 TFUE. L’importo dell’agevolazione non può superare il 50% dei costi salariali.

L’esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maxi deduzione fiscale per nuove assunzioni (art. 4, d.lgs. n. 216/2023).

Bonus Giovani decreto Coesione - Riepilogo sintetico

Tipologia di Bonus

Importo massimo mensile

Durata

Percentuale di esonero

Bonus Giovani under 35 Nazionale

500 €

24 mesi

100%

Bonus Giovani under 35 ZES unica (Mezzogiorno)

650 €

24 mesi

100%

 

Nuovo esonero contributivo temporaneo alle assunzioni a tempo indeterminato

L’articolo 37 del disegno di legge di Bilancio 2026 introduce una nuova misura di incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato, che si inserisce nel solco delle politiche attive per la promozione dell’occupazione giovanile, femminile e territoriale, con particolare attenzione al Mezzogiorno e alla Zona Economica Speciale (ZES) unica.

Finalità e obiettivi

L’articolo 37 persegue tre obiettivi principali:

  1. favorire l’occupazione stabile dei giovani, rafforzando la transizione verso il lavoro a tempo indeterminato;
  2. promuovere le pari opportunità per le lavoratrici svantaggiate, introducendo un approccio più inclusivo rispetto alle precedenti agevolazioni;
  3. sostenere la crescita occupazionale nelle aree della ZES unica per il Mezzogiorno, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali e favorire la coesione economica e sociale.

Limite di spesa e durata della misura

La norma autorizza la spesa complessiva di 825 milioni di euro, così ripartita:

Le risorse costituiscono limite massimo di spesa e sono destinate a finanziare un esonero parziale dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumano o trasformino rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026.

L’esonero avrà una durata massima di 24 mesi e un ambito soggettivo limitato alle assunzioni di personale non dirigenziale.

Non saranno oggetto di esonero i premi e i contributi INAIL.

Regolamentazione attuativa

Il comma 2 dell’articolo 37 prevede che i dettagli operativi saranno definiti con un decreto ministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il quale dovrà:

Nell’elaborazione del decreto, dovranno inoltre essere considerati gli effetti occupazionali delle precedenti misure di decontribuzione, ossia quelle previste dagli articoli 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024 (Decreto Coesione), per valutare l’efficacia dell’intervento e calibrare la misura in modo coerente con le politiche già in corso.

Monitoraggio e valutazione

Il comma 3 introduce un elemento innovativo di valutazione delle politiche attive: il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia (Ragioneria generale dello Stato), dovrà elaborare un progetto di valutazione degli impatti della misura sull’occupazione, in collaborazione con INPS (per i dati contributivi e di fruizione), INAPP (per l’analisi delle politiche del lavoro), CNEL (per il monitoraggio socio-economico).

Tale approccio consente di inserire la misura all’interno dei piani di analisi e valutazione della spesa pubblica previsti dall’articolo 130 della legge di Bilancio, con l’obiettivo di misurare l’efficacia reale dell’incentivo in termini di nuova occupazione e stabilizzazione dei rapporti di lavoro.

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