Legge europea, non imponibili le prestazioni connesse all'importazione

Pubblicato il 18 agosto 2015

Una conseguenza diretta dell'entrata in vigore della legge Europea 2014 (L. n. 115 del 29 luglio 2015, operativa dal giorno 18/08/2015) per il nostro Paese è che ora anche in Italia le prestazioni di servizi connesse alle importazioni di beni di modico valore e alle importazioni di carattere non commerciale sono non imponibili sebbene l’importazione non sia stata assoggettata a Iva in dogana.

La novità è divenuta operativa grazie all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 12 della Legge 115/2015, che ha aggiunto il numero 4-bis all’articolo 9 del Dpr 633/1972, chiudendo così, di fatto, una procedura di infrazione pendente sull’Italia: la n. 2012/2088.

La precedente formulazione dell'articolo 9, infatti, riconosceva la non imponibilità circoscritta ai soli servizi che, in quanto ricompresi nel valore delle merci dichiarato all’importazione, avevano scontato l’Iva in dogana; ma dato che tali tipologie di importazioni sono in franchigia da Iva, i servizi internazionali, come per esempio il trasporto, venivano sistematicamente tassati.

La pratica – secondo la Commissione UE- era in contrasto con la normativa Iva e per tale ragione si è provveduto alla modifica della normativa italiana, prevedendo il riconoscimento della non imponibilità ai servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile a prescindere dal loro assoggettamento a Iva in dogana, subordinando la non applicazione dell’imposta alla sola condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori siano inclusi nella base imponibile, ad esempio nel valore dei beni dichiarato all’atto dell’importazione.

Ne deriva che i servizi sono non imponibili per il solo fatto di essere compresi nel valore delle merci dichiarato in dogana.

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