Legge Pinto al vaglio della Consulta

Pubblicato il 15 aprile 2013 Sulla Legge Pinto n. 89/2001 e, in particolare, sulle novità alla stessa apportate con il Decreto sviluppo n. 83/2012, è stato sollevato un doppio rilievo di costituzionalità.

Nel dettaglio, la Corte d’appello di Bari, con ordinanza del 18 marzo 2013, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione concernente la legittimità dell'articolo 4 della legge Pinto per contrasto con gli articoli 111 e 3 della Costituzione nonché con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La norma impugnata è quella che impedisce di proporre la domanda di equa riparazione prima della decisione che conclude il procedimento medesimo per il quale si denunci l’eccessiva durata.

 In secondo luogo, è la Corte d’appello di Reggio Calabria che, con ordinanza dell’8 aprile 2013, ha sollevato questione di legittimità con riferimento al nuovo articolo 2-bis, comma 3 della Legge Pinto ai sensi del quale la misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Commercio e turismo intersettoriale Cifa - Accordo integrativo del 18/11/2025

13/01/2026

Ccnl Commercio turismo intersettoriale Cifa. Modifiche

13/01/2026

CDM, sì al ddl caregiver: contributo fino a 400 euro al mese

13/01/2026

Concordato semplificato: chiariti presupposti, utilità e risorse esterne

13/01/2026

Diritto speciale Livigno 2026: misure su carburanti e oli combustibili

13/01/2026

Isee 2026: nuove franchigie, DSU aggiornata e ricalcolo delle prestazioni Inps

13/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy