Legittima la difesa privata, anche violenta, esercitata nell'immediatezza

Pubblicato il 22 gennaio 2010
La Corte di cassazione – sentenza n. 2548 del 21 gennaio 2010 – ha assolto, dal reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza sulle cose, un uomo che, all'interno del area condominiale, aveva reciso una catena ed un paletto posti da parte di un altro condomino allo scopo di recintare il proprio posto auto ma che, di fatto, intralciavano il passaggio degli altri inquilini.

La Corte di legittimità, nel motivare la propria decisione, ha precisato che la difesa privata di un proprio diritto di possesso, può essere esercitata, anche con il ricorso all'uso di una violenza reale, da parte di chi subisca la privazione di un proprio diritto “allorché l'azione reattiva segua senza soluzione temporale nell'attualità e nell'immediatezza l'azione lesiva del contraddittore, atteso che - in difetto di un'immediata azione di autotutela - il soggetto interessato danneggiato dall'azione di spoglio, può proteggere e tutelare la propria posizione di diritto soltanto richiedendo al giudice una non tempestiva tutela possessoria di carattere interinale e cautelare”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal - Accordo di rinnovo del 21/1/2026

03/02/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Rinnovo

03/02/2026

Agenti sportivi: registro nazionale, requisiti, sanzioni. In vigore il regolamento

03/02/2026

Prestazioni Inpgi: le novità in vigore dal 2026

03/02/2026

Checklist ASSIREVI per bilanci 2025

03/02/2026

Conto Termico 3.0, online il Portaltermico: come presentare le richieste

03/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy