Legittimo che le Entrate rettifichino i valori non conformi degli acquisti effettuati all'asta

Pubblicato il 11 gennaio 2011 Con sentenza n. 22141 del 2010, la Cassazione ha spiegato che nell'ipotesi di una compravendita di bene immobile all'asta per aggiudicazione nella procedura di espropriazione forzata, è legittimo che l'Agenzia delle entrate, in caso di rivendita del bene nei tre anni successivi, provveda a rettificare i valori dichiarati nell'atto di vendita se li ritiene non conformi a quelli venali dei beni in comune commercio e ciò “utilizzando il criterio più opportuno fra quelli consentiti dall'articolo 51 dpr 131/86, con il limite stabilito dal successivo articolo 52, penultimo comma, se applicabile”; in tale caso, dovrà essere indicato, a motivazione dell'atto impositivo, il criterio o i criteri effettivamente utilizzati.

Nessuna norma di legge impone all'ufficio” – conclude la Corte - “di determinare il valore dei beni compravenduti tenendo esclusivamente conto del prezzo (non rettificabile) di aggiudicazione dei beni stessi in esito alla procedura di espropriazione forzata, anche se l'aggiudicazione sia intervenuta nel triennio precedente il negozio di compravendita soggetto a registrazione”.
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