Legittimo impedimento per l’avvocato che assiste la moglie nelle cure oncologiche

Pubblicato il 30 aprile 2015 Con sentenza n. 18069 del 29 aprile 2015, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha annullato senza rinvio la pronuncia di inammissibilità dell’appello avverso la condanna dell’imputato per il reato di guida senza patente.

Tra gli altri motivi di gravame, denunciava il ricorrente la violazione dell’art. 178 lett. C) c.p.p. per essere stata disattesa la richiesta di rinvio, per assoluto impedimento, proposta dal difensore di fiducia dell’imputato.

Sul punto la Cassazione, ritenendo fondata detta censura, ha ritenuto legittimo, nel caso di specie, l’impedimento motivato – e opportunamente documentato – dell’avvocato, per necessità di accompagnare la moglie presso un centro oncologico sito in una città diversa rispetto a quella in cui si stava celebrando il processo.

Invero, ha argomentato la Suprema Corte come l’assoluta impossibilità a comparire del difensore, non vada intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale dovuto a concomitante impegno professionale o ad altra causa che, per ostacoli di carattere logistico, impedisca la presenza fisica.

Viceversa, l’assoluto impedimento può essere anche ascrivibile a situazioni gravi, sotto il profilo umano e morale, tali da essere assimilate al diritto di altro prestatore d’opera ad essere giustificato per l’assenza dal luogo in cui la sua prestazione deve essere eseguita.
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