L’Enpals spiega le modifiche della Manovra estiva in tema di riscossione

Pubblicato il 09 settembre 2010 Con la circolare 10 del 6 settembre 2010 l’Enpals illustra le modifiche apportare dalla Legge 122/2010 all’articolo 25 del decreto legislativo n. 46/1999.

Si tratta di modifiche che prevedono:

- l’introduzione di un periodo di sospensione dei termini di decadenza per l’iscrizione al ruolo dei crediti degli Enti di previdenza;

- l’abolizione della facoltà dell’Ente di sospendere i ruoli esattoriali in presenza di ricorsi amministrativi.

Per i contributi non versati, scadenti dopo il 1° gennaio 2004 e per i contributi dovuti derivanti da accertamenti d’ufficio notificati dopo il 1° gennaio 2004, non si applica il termine di decadenza dall’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo, rispettivamente, al termine fissato per il versamento dei contributi o a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. L’inapplicabilità dei termini di decadenza citato vale solo per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

L’Ente non ha più la facoltà dopo l’iscrizione a ruolo del credito ed in pendenza di ricorso amministrativo, di sospendere la riscossione coattiva da parte del concessionario, con provvedimento motivato. Dunque, in pendenza di gravame amministrativo, la riscossione dei crediti iscritti a ruolo deve proseguire, salvo nelle ipotesi di sospensione dei ruoli esattoriali disposte per altre causali, come sospensione disposta dall’organo giurisdizionale o debiti oggetto di rateazione.

L’Enpals, inoltre, predispone che la formazione dei ruoli, comprese le relative attività propedeutiche, dovrà definirsi entro il 10 ottobre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento dei contributi o a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
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