Lettera ad avvocato e, per conoscenza, alla controparte. Nessun illecito

Pubblicato il 07 luglio 2018

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno cassato la sentenza con cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato la sanzione disciplinare dell’ammonimento in capo ad un avvocato, accusato di aver inviato una lettera raccomandata non solo direttamente all'avvocato della controparte ma anche "per conoscenza" a quest'ultima, senza che ricorresse alcuna delle ipotesi previste dal canone I del Codice deontologico forense applicabile ratione temporis, articolo 27.

Nella missiva erano contenute alcune contestazioni ad un conteggio effettuato dal difensore della controparte, asseritamente non corrispondente al tariffario forense, insieme con l'assegno circolare intestato alla stessa controparte ad estinzione del debito dei propri assistiti.

Niente alla sanzione disciplinare

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 17534 depositata il 4 luglio 2018, hanno, in primo luogo, rilevato che nella lettera in esame non erano contenuti apprezzamenti sull'attività professionale del collega destinatario della missiva o comunque espressioni che manifestassero la scarsa fiducia del mittente nei confeonti del collega, legale della controparte.

Gli Ermellini hanno quindi fornito alcune precisazioni relative alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 6 e 27 del Codice deontologico previgente (trasfusi negli articoli 9 e 41 del Codice deontologico vigente) e dell'articolo 21 dello stesso Codice:

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