Lettera ad avvocato e, per conoscenza, alla controparte. Nessun illecito

Pubblicato il 07 luglio 2018

Le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno cassato la sentenza con cui il Consiglio nazionale forense aveva confermato la sanzione disciplinare dell’ammonimento in capo ad un avvocato, accusato di aver inviato una lettera raccomandata non solo direttamente all'avvocato della controparte ma anche "per conoscenza" a quest'ultima, senza che ricorresse alcuna delle ipotesi previste dal canone I del Codice deontologico forense applicabile ratione temporis, articolo 27.

Nella missiva erano contenute alcune contestazioni ad un conteggio effettuato dal difensore della controparte, asseritamente non corrispondente al tariffario forense, insieme con l'assegno circolare intestato alla stessa controparte ad estinzione del debito dei propri assistiti.

Niente alla sanzione disciplinare

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 17534 depositata il 4 luglio 2018, hanno, in primo luogo, rilevato che nella lettera in esame non erano contenuti apprezzamenti sull'attività professionale del collega destinatario della missiva o comunque espressioni che manifestassero la scarsa fiducia del mittente nei confeonti del collega, legale della controparte.

Gli Ermellini hanno quindi fornito alcune precisazioni relative alla corretta interpretazione del combinato disposto degli articoli 6 e 27 del Codice deontologico previgente (trasfusi negli articoli 9 e 41 del Codice deontologico vigente) e dell'articolo 21 dello stesso Codice:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus edilizi e cessione del credito, le nuove regole dal 29 maggio 2024

16/09/2025

Carbon washing: le nuove linee guida CNDCEC-FNC per imprese e commercialisti

16/09/2025

Mobilità dipendenti pubblici e trattamento di fine servizio: cosa c'è da sapere

16/09/2025

Spese pubblicitarie o di rappresentanza? Contano gli obiettivi perseguiti

16/09/2025

Controlli su Enti Terzo settore: regole

16/09/2025

Decreto Coesione: il Bonus ZES Unica può attendere

16/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy