Licenziamenti disciplinari e social network: tutele e limiti giuridici

Pubblicato il 24 settembre 2025

L’utilizzo dei social media e delle applicazioni di messaggistica istantanea è divenuto sempre più rilevante nei giudizi di lavoro.

Le condotte tenute dai dipendenti sui social, infatti, possono essere oggetto di valutazione disciplinare da parte del datore di lavoro e, se ritenute lesive del vincolo fiduciario o della reputazione aziendale, possono comportare l’irrogazione di sanzioni fino al licenziamento.

Due recenti sentenze – del Tribunale di Milano (n. 3405 del 18 luglio 2025) e del Tribunale di Trani (n. 1724 del 9 settembre 2025) – offrono spunti in materia di giusta causa, tutela della corrispondenza e proporzionalità della sanzione espulsiva.

Licenziamenti disciplinari e social network: due pronunce a confronto

La pronuncia del Tribunale di Milano  

Il caso all'attenzione del Tribunale di Milano riguardava un lavoratore licenziato per giusta causa, accusato di aver diffuso messaggi offensivi tramite chat WhatsApp e di aver pubblicato un post denigratorio su Facebook.

I fatti contestati al lavoratore  

Il dipendente, in particolare, si era visto contestare:

La società aveva inoltre richiamato precedenti provvedimenti disciplinari, configurando una recidiva, e aveva intimato il licenziamento per giusta causa.

Tribunale di Milano: licenziamento illegittimo

Il Tribunale, nella sua decisione n. 3405/2025, ha tenuto distinte le due condotte.

Messaggi WhatsApp inviati in chat chiusa

In primo luogo, i messaggi WhatsApp, inviati in una chat chiusa, sono stati assimilati a corrispondenza privata e quindi tutelati dall’art. 15 Costituzione. Sul punto, il giudice del lavoro ha richiamato quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21965/2018), secondo la quale le conversazioni in chat privata, anche se contenenti espressioni offensive verso il datore, non possono giustificare il licenziamento in quanto destinate a un gruppo ristretto di persone e quindi protette dal diritto alla riservatezza.

L’art. 15 della Costituzione, del resto, tutela l’inviolabilità della corrispondenza e di ogni comunicazione, purché realizzata con cautele idonee a escludere terzi. In assenza di tali garanzie, il messaggio è solo manifestazione del pensiero rivolta a un destinatario. Sempre la Cassazione (sentenza n. 5936/2025) ha ribadito che chat e messaggistica privata rientrano pienamente in questa protezione.

Il Tribunale ha richiamato anche la sentenza della Corte costituzionale n. 170/2023, che ha esteso la tutela dell’art. 15 Cost. alle comunicazioni via posta elettronica e sistemi di messaggistica istantanea, equiparandole a lettere o biglietti chiusi.

Post su Facebook

Il post pubblicato su Facebook, invece, aveva carattere pubblico e dunque poteva assumere rilevanza disciplinare. Il post, infatti, era indirizzato ad una indifferenziata platea di destinatari, ivi compreso il datore di lavoro.

Tuttavia, la sua offensività, pur accertata, non è stata ritenuta sufficiente da sola a fondare la giusta causa.

La decisione finale è stata di dichiarare il licenziamento illegittimo, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità della retribuzione ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015.

La pronuncia del Tribunale di Trani  

In questo caso, il lavoratore era stato licenziato con l’accusa di aver pronunciato frasi minacciose durante il servizio e di aver pubblicato post sui social con immagini delle autovetture aziendali accompagnate da commenti ritenuti denigratori.

Il giudice del lavoro, nella propria disamina, ha evidenziato che:

Il Tribunale, nella sentenza n. 1724/2025, ha richiamato, a titolo comparativo, l’orientamento della Cassazione (ordinanza n. 35922/2023), con cui è stata riconosciuta la legittimità del licenziamento di un sindacalista per commenti volgari e lesivi, privi di finalità informativa, pubblicati sui social.

Nel caso di Trani, invece, non si è ravvisata una condotta di pari gravità.

La frase contestata al lavoratore, oltre a non essere stata provata, non presentava comunque gravità tale da ledere il rapporto fiduciario con il datore né assumeva significato idoneo a giustificarne la rilevanza disciplinare.

Il licenziamento è stato pertanto dichiarato illegittimo per insussistenza del fatto contestato.

È stata ordinata, in questo caso, la reintegrazione del lavoratore e disposto il pagamento di un risarcimento pari a otto mensilità di retribuzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali, in applicazione dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 23/2015.

Principi comuni e differenze applicative  

Le due sentenze di merito condividono alcuni punti fermi:

La differenza principale, tuttavia, riguarda gli effetti:

Il bilanciamento operato dalla giurisprudenza

Le due fattispecie dimostrano come i giudici tendano a bilanciare la libertà di espressione del lavoratore, la tutela della riservatezza delle comunicazioni e l’esigenza del datore di lavoro di preservare il rapporto fiduciario.

Per le imprese e per i professionisti delle risorse umane, il messaggio che emerge è chiaro: occorre valutare con estrema attenzione le condotte contestate, distinguendo tra messaggi privati e contenuti pubblici, e soprattutto applicare il principio di proporzionalità, evitando di ricorrere al licenziamento nei casi in cui le condotte non siano gravi al punto da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto.

Le due sentenze, in breve

Sintesi del caso Questione dibattuta Soluzione del Tribunale
Tribunale di Milano: licenziamento per messaggi offensivi in chat WhatsApp e post pubblico su Facebook. Se i messaggi WhatsApp siano utilizzabili a fini disciplinari e se il post su Facebook integri la giusta causa. I messaggi WhatsApp sono corrispondenza privata e non utilizzabili; il post è offensivo ma insufficiente da solo a giustificare il recesso. Licenziamento illegittimo; indennità pari a 12 mensilità.
Tribunale di Trani: licenziamento per presunte frasi minacciose e post con foto aziendali e commenti denigratori. Se i fatti siano provati e idonei a integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c. (gravità e proporzionalità). Frase non provata; post non tali da ledere il vincolo fiduciario. Licenziamento illegittimo per insussistenza del fatto; reintegra e indennità pari a 8 mensilità, oltre contributi.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inail, obbligo codice Cnel dal 12 gennaio. Cosa cambia

27/01/2026

Congedo parentale fino a 14 anni solo per dipendenti. Contatore da aggiornare

27/01/2026

Casa familiare: convivenza di coniuge e figli non vale accettazione dell’eredità

27/01/2026

Rottamazione quinquies e CPB: precisazioni dal Fisco

27/01/2026

Contributi sanitari integrativi: non imponibili anche senza rapporto di lavoro

27/01/2026

Imposta di soggiorno: il gestore risponde davanti al giudice tributario

27/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy