Licenziamento illegittimo per il lavoratore che ha denunciato il datore poi assolto

Pubblicato il 27 settembre 2017

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22375 del 26 settembre 2016, ha dato continuità all’orientamento che esclude che la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell'azienda possa integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, purché non emerga il carattere calunnioso della denuncia stessa, che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato, quindi la volontà di accusare il datore di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi (ex multis: Cass. sentenze nn. 4125/2017, 14249/2015, 6501/2013) e che il lavoratore si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.

Per gli Ermellini, l’esenzione da responsabilità, anche nei casi di colpa grave, si giustifica considerando che la collaborazione del cittadino, che risponde ad un interesse pubblico superiore, verrebbe significativamente scoraggiata ove quest'ultimo potesse essere chiamato a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli prodottesi a seguito di denunce che, sebbene inesatte o infondate, siano state presentate senza alcun intento calunnioso.

In definitiva, perché possa sorgere la responsabilità disciplinare del lavoratore non basta che la denuncia si riveli infondata e che il procedimento penale venga definito con l’archiviazione della "notitia criminis" o con la sentenza di assoluzione, trattandosi di circostanze non sufficienti a dimostrare il carattere calunnioso della denuncia stessa.

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