Licenziamento legittimo anche dopo la cessione del ramo d’azienda

Pubblicato il 14 ottobre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20319 del 9 ottobre 2015, ha riconosciuto la legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato per fatti delittuosi commessi prima che un datore di lavoro cedesse il ramo d'azienda, a cui era addetto il lavoratore, ad altra società che aveva, tra l’altro, assegnato il prestatore di lavoro a mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte.

In merito gli Ermellini hanno ricordato che in tema di trasferimento d'azienda, deriva dall'art. 2112 c.c. che i mutamenti nella titolarità non interferiscono con i rapporti di lavoro già intercorsi con il cedente, che continuano a tutti gli effetti con il cessionario, con la conseguenza che questi subentra in tutte le posizioni attive e passive facenti capo al cedente.

Ne consegue che il cessionario può esercitare i poteri disciplinari inerenti al rapporto di lavoro per fatti precedenti la cessione dell'azienda.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Privacy negli studi professionali: guida CNDCEC e sistema PIMS

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy