Licenziamento orale, su chi grava l’onere probatorio?

Pubblicato il 11 gennaio 2021

Con sentenza n. 149 dell’8 gennaio 2021, la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine agli oneri probatori gravanti sulle parti in tema di licenziamento orale.

Ha così ribadito come spetti al lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente la prova che il rapporto si sia concluso per volontà del datore.

In tale contesto – hanno evidenziato gli Ermellini riprendendo un principio già enunciato in sede di legittimità - la mera cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è, di per sé, circostanza di fatto significativa.

Essa, infatti, potrebbe rappresentare l’effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale.

L’accertata cessazione delle prestazioni, così, può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito può radicare il proprio convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale.

Situazione, questa, non verificatasi nel caso in esame in cui, a fronte della semplice deduzione del dipendente, il datore aveva provato di avere intimato il licenziamento solo successivamente, negando l'esistenza stessa di una precedente cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, non era stata riscontrata nemmeno apposita impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore e mancava, nel ricorso introduttivo di questi, ogni contestazione in ordine alle ragioni addotte da parte datoriale a giustificazione dell’asserito licenziamento oltre a una richiesta di declaratoria di invalidità del medesimo.

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